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Nuove disposizioni per prevenire la diffusione dell'epidemia da coronavirus.

Nuove disposizioni per prevenire la diffusione dell'epidemia da coronavirus.

Testo del DPCM del 9 marzo e le nuove disposizioni in materia di spostamenti e chiusura dei locali.

Categorie: Primo Piano

Tags: coronavirus

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

In allegato il testo del nuovo Decreto del 9 marzo e il testo del Decreto dell'8 marzo, per la lettura combinata.

In sostanza, anche sul territorio del Friuli Venezia Giulia:

  • va evitato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • sono sospesi convegni, eventi, competizioni sportive, ecc.
  • ai datori di lavoro è raccomandato l'utilizzo di modalità di lavoro agile o la fruizione delle ferie
  • sono chiusi gli impianti sciistici
  • sono chiusi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche e scolastiche e le Università e corsi di formazione e master
  • sono chiusi Musei e luoghi della cultura
  • sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L'apertura di luoghi di culto è condizionata al rispetto del divieto di assembramento e di distanza interpersonale 
  • attività di ristorazione e bar sono ammesse solo dalle 6 alle 18, e comunque rispettando la distanza interpesonale di almeno 1 metro fra gli avventori
  • le altre attività commerciali devono comunque rispettare modalità di accesso contingentate. Nei giorni festivi e prefestivi cono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché centri commerciali e mercati. La chiusura non è disposta comunque per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
  • sono chiuse palestre, centri termali, centri sociali e ricreativi, centri culturali, piscine, centri sportivi ecc.


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