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Nuove regole sul Prestito sociale

La Legge di Stabilità ha introdotto importanti novità in materia di prestito sociale mentre ulteriori novità sono attese nel corso del 2018 dopo la definizione dei nuovi limiti di emissione che verranno stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

Categorie: Normativa

Tags: prestito sociale

I commi 238 – 242 della Legge di Stabilità 2018, articolo 1, introducono importanti novità in materia di prestito sociale nelle imprese cooperative.

In primis si stabilisce che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Viene dunque esclusa la possibilità di impiego in operazioni accessorie o, peggio, finanziarie.

In secondo luogo la postergazione ai debiti pregressi nella restituzione dei finanziamenti e la relativa revocatoria, previsti dall'articolo 2467 del codice civile, non si applicano alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

Con delibera da adottare entro il 30.06.2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà definire nuovi limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:

a) l'ammontare complessivo del prestito sociale non potrà eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni;

b) durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituirà condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 01.01.2017;

c) ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% per cento del prestito, anche in questo caso viene previsto un regime transitorio che prevede il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;

d) definizione di maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Le già stringenti disposizioni delle Istruzioni della Banca d’Italia del 08.11.2016 troveranno dunque un ulteriore inasprimento nella nuova deliberazione CICR costringendo le cooperative che abbiano attivato il prestito sociale alla modifica del regolamento interno e, se del caso, alla riduzione dell’ammontare del prestito raccolto.
Saranno infatti introdotte con decreto del MISE forme e modalità di controllo e monitoraggio in ordine all'adeguamento ed al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative che abbiano un prestito sociale superiore a 300.000 euro e superiore all'ammontare del patrimonio netto. Nelle finalità della revisione viene ora introdotta quella di accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

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