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Modifiche della governance delle cooperative

Nella G.U. n. 302 del 29.12.2017 (Suppl. Ordinario n. 62) è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cd. Legge di Stabilità 2018, che contiene importanti interventi nel settore della cooperazione. La Legge è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2018. Per le modifiche legislative alla governance delle società cooperative, in particolare, stante la mancata disciplina di una fase transitoria, per le cooperative non più conformi al nuovo dettato normativo sarà necessario adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni convocando urgentemente l’assemblea.

Categorie: Normativa

Tags: diritto societario

Modifiche alla governance delle imprese cooperative

Il comma 936 reca come incipit la finalità di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalenteA tal fine all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma viene inserito il seguente ulteriore comma: 

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma.

La nuova disposizione statuisce dunque che, per tutte le società cooperative, a prescindere dal modello societario di riferimento (s.r.l. o s.p.a.) ovvero dalla sussistenza o meno della mutualità prevalente:

- l’amministrazione deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sempre scelti in maggioranza, ai sensi del previgente secondo comma dell’articolo 2542 c.c., tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

- la durata in carica dell’organo amministrativo, come sopra composto, non può essere superiore a tre esercizi venendo a scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nuova disposizione non consente più la nomina di un amministratore unico nelle società cooperative e nemmeno la nomina dell’organo amministrativo a tempo indeterminato. Queste ultime due fattispecie erano molto diffuse tra le nostre cooperative che adottavano il modello s.r.l.. 

Le cooperative che adottavano il modello s.p.a. invece erano già adeguate alle nuove disposizioni in quanto i nostri statuti tipo non prevedevano la figura dell’amministratore unico. La problematica sussiste tuttavia per i Consigli di Amministrazione composti da due soli membri.

La ratio della nuova disposizione parrebbe essere la volontà di rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali al fine di evitare che l’affidamento dei poteri di gestione ad un solo amministratore possa favorire comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico.

La nuova disposizione appare tuttavia abnorme se applicata alle cooperative con la compagine sociale di soli tre soci (2522 c.c. comma 2). L’immediata entrata in vigore delle predetta disposizione, dallo scorso primo gennaio, in carenza di una disciplina transitoria, rende necessaria la convocazione dell’assemblea per  deliberare la tempestiva nomina dei componenti (almeno tre) del nuovo organo amministrativo collegiale e la relativa durata

Ciò riguarda tutte le cooperative che:
- abbiano l’organo amministrativo nella forma dell’amministratore unico;
- abbiano l’organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione composto da due membri;
- abbiano l’organo amministrativo nella forma dell’amministrazione affidata in forma congiunta o disgiunta a più amministratore (solo coop modello s.r.l.);
- abbiano l’organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato ovvero per più di tre esercizi (solo coop modello s.r.l.).

Riguardo alla paventata necessità di procedere nell’immediatezza anche all’eventuale modifica statutaria volta ad adeguare lo statuto alle nuove disposizioni si ritiene sostenibile la prevalenza della sostanza sulla forma e quindi se la cooperativa de facto risultasse conforme alla nuova disposizione potrebbe rinviare la modifica statutaria alla prossima deliberazione in tal senso (analogo comportamento è stato ritenuto valido successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale).

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