leNOTIZIE

Entra in vigore il CIN per le strutture ricettive

Entra in vigore il CIN per le strutture ricettive
Prossima l'attivazione della Banca Dati Nazionale delle Strutture ricettive, con cui entra in vigore l'obbligo di dotarsi ed esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Categorie: Primo Piano

Tags: montagna ,   Federcultura e turismo ,   normativa

Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del Turismo assegna tramite apposita procedura automatizzata un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi della L.R. 21/2016.

A tale fine si comunica che con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è stata definita la realizzazione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni brevi e/o turistiche (BDSR). Tale piattaforma digitale, realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, sarà operativa ai fini del rilascio (CIN) presumibilmente dal 1° settembre 2024 online al seguente link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/. (a questo link si trova anche il manuale per le strutture ricettive).

 

I titolari di strutture ricettive nonché i locatori di locazioni brevi e/o turistiche che abbiano già presentato SCIA o comunicazione di inizio attività obbligatorie nella nostra Regione (L.R. 21/2016) e che siano stati inserite dai Comuni nella banca dati regionale WEB TUR della Regione Friuli Venezia Giulia, potranno accedere alla BDSR, esclusivamente tramite SPID o CIE del titolare (dichiarante) o delegato ai fini di:

  1. visualizzare le strutture collegate al proprio CODICE FISCALE, con i dati già registrati nella piattaforma WEB TUR;
  2. segnalare eventuali incongruenze o strutture non trovate in banca dati nazionale.
  3. integrare i dati mancanti obbligatori, innanzitutto catastali, le autocertificazioni inerenti ai requisiti di sicurezza degli impianti e relative alle dotazioni dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori portatili (vedi D.L. 18 ottobre 2023, n.145 – art.13 ter – c. 7).
    • Per le strutture ricettive e locazioni gestite in forma imprenditoriale: l’autocertificazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (certificante il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti come previsto da normativa statale e regionale);
    • Per le strutture ricettive e locazioni gestite in forma imprenditoriale e NON imprenditoriale (b&b NON imprenditoriali ESCLUSI), l’autocertificazione di dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti ed estintori portatili (certificante la presenza dei dispositivi di rilevazione del gas e del monossido oltre che di estintori portatili, vedi D.L. 18 ottobre 2023, n.145 – art.13 ter, comma 7).
  4. ottenere il CIN.

Si allega la comunicazione ufficiale predisposta dal Servizio Commercio e Turismo dell'Amministrazione regionale.

 

Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Si ricorda che il CIN NON sostituisce la SCIA delle strutture ricettive, né la comunicazione obbligatoria delle locazioni brevi o turistiche e che lo stesso va richiesto, nei casi di Agenzie o Alberghi diffusi, per ogni singola unità abitativa. Al fine di rendere possibile l’attribuzione del CIN è stato istituito in WEB TUR (piattaforma che di norma viene utilizzata dagli utenti per la comunicazione delle presenze turistiche) un ALERT rivolto ai titolari, i gestori, i legali rappresentanti e Comuni al fine di sollecitare l’inserimento dei dati richiesti nelle sezioni DICHIARANTE e DELEGATI, sezioni che sono attive dal mese di agosto.

 

Le sanzioni per mancanza di CIN verranno applicate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'AVVISO (data di pubblicazione al momento prevista è quella del 1 settembre 2024.) attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN (articolo 13 ter, comma 15, del decreto-legge n. 145/2023) e comunque non prima della scadenza dei termini di presentazione in via telematica dell’istanza di richiesta del CIN (art.13 ter, comma 3, del decretolegge n. 145/2023).

 

 

Informazioni e assistenza

 

Per assistenza tecnica sulla procedura di assegnazione del CIN è possibile contattare il Contact Center del Ministero del Turismo attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 Tel. 06.164169910

 

Per assistenza e informazioni sulle procedure regionali di registrazione delle strutture ricettive è possibile contattare gli uffici alla mail: assistenzabdsr@regione.fvg.it

Documenti da scaricare

Il tuo nome
Il tuo indirizzo e-mail
Oggetto
Inserisci il tuo messaggio ...
x