Vigilanza sugli enti cooperativi
Per le cooperative aderenti a Confcooperative FVG, la revisione biennale obbligatoria (annuale per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e edilizie di cui alla legge n. 59/1992) viene effettuata da revisori dell’associazione e non da revisori della Regione.
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L'attività di vigilanza sulle cooperative con sede legale nella regione si esplica essenzialmente attraverso la revisione ordinaria e la revisione straordinaria. La revisione ordinaria (che avviene almeno una volta ogni due anni) ha lo scopo di prestare assistenza e consulenza agli organi della cooperativa per il suo corretto funzionamento e per il miglior conseguimento dei suoi scopi statutari e mutualistici.
La revisione ha lo scopo di accertare:
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l'osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
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la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento di agevolazioni pubbliche;
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il regolare funzionamento contabile ed amministrativo;
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l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività sociali e mutualistiche;
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la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.
La revisione ordinaria per le cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, è effettuata dalle medesime associazioni di appartenenza, mentre per le cooperative non aderenti alle predette associazioni, la revisione ordinaria è effettuata su incarico dell'Amministrazione regionale.
La revisione straordinaria è eseguita ogni volta che se ne presenti l'opportunità, nel rispetto delle disposizioni stabilite per la revisione ordinaria. La revisione straordinaria è effettuata su incarico dell'Amministrazione regionale.