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Fisco, le principali novità 2019

Fisco, le principali novità 2019

In una pratica sintesi le principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2019

Categorie: Primo PianoNormativa

Tags: fisco ,   normativa

Le principali novità di carattere fiscale contenute nella Legge di stabilità per il 2019, in una rapida sintesi facilmente consultabile elaborata da Italiacooperativa.it


Iper ammortamento e super ammortamento beni immateriali – Proroga ma con incentivi differenti (Commi 60 – 65) 

 

E’ stata prorogata l’agevolazione del cd. iper ammortamento e del super ammortamento dei beni immateriali, che consiste nella maggiorazione, ai fini della determinazione della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, del costo di acquisizione di beni indicati nell’allegato A e B della legge n. 232 del 2016.

La misura dell’agevolazione è stata modificata rispetto alla precedente disciplina.

Nuovi termini

L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016, si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Misura dell’agevolazione

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

-       170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

-       100% per gli investimenti oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;

-       50% per gli investimenti oltre 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20.000.000 euro.

 

Super ammortamento beni immateriali

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento che, entro i termini sopra indicati, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (software) compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

 

Acconti 2019 e 2020

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

 

Documentazione

Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:

-       possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e

-       è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Beni esclusi

Sono esclusi dall’agevolazione i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208 del 2015.

Investimenti sostitutivi

Restano confermate le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205 del 2017.

 

Abrogazione dell’Aiuto alla crescita economica (ACE) (Comma 1080)

 

Viene disposta l’abrogazione dell’agevolazione fiscale ACE, che esisteva ormai da anni, nonché delle norme connesse (che sarebbero dovute entrare in vigore dal 01/01/2019).

Tuttavia, si possono continuare ad utilizzare le eccedenze ACE rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, maturate nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2018, deducendole dal reddito dei periodi d'imposta successivi (pare, tuttavia, che non siano utilizzabili come credito d’imposta, da compensare con l’IRAP).

 

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (commi 940-948)

 

Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, imprese individuali, anche in contabilità semplificata, che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile l’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (imposte sui redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

-                     16% per i beni ammortizzabili;

-                     12% per i beni non ammortizzabili.

 

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2020 (2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione in caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione.

Occorre versare le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. È possibile la compensazione degli importi dovuti con eventuali crediti disponibili.

 

Modifiche al credito di imposta R&S (Commi 70-73)

 

Sono state apportate modifiche alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo:

ü    previste due percentuali (25% e 50%) a seconda della tipologia di spese ammissibili; in particolare, la percentuale del 50% si applica:

-            per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo intra-muros, svolte internamente all’impresa);

-            per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti (nel caso di attività di ricerca e sviluppo extra-muros, ossia commissionate a terzi).

Si applicherà invece l’aliquota ridotta del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili.

ü    ampliato il novero delle spese ammissibili e dimezzato, da 20 a 10 milioni di euro, l’importo massimo del bonus che potrà essere fruito da ciascuna impresa;

ü    riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31.12.2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.

Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

 

Con la nuova disciplina, inoltre, vengono meglio definiti gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta, anche al fine di garantire la stessa impresa in sede di successivi controlli della corretta applicazione del beneficio. In particolare, le nuove disposizioni estendono l’obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media).

Viene infatti disposto che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.

Tali previsioni sono applicabili già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018.

 

Con riferimento al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23.12.2013, n. 145, concernente il riconoscimento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4.9.1996, è stato chiarito che la norma si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

 

Deducibilità dell’IMU (comma 12)


Aumenta dal 20% al 40% la misura della deducibilità dell’IMU afferente agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito Irpef ed IRES.



Fonte: Italia Cooperativa

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