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Agibilità. Modifica alle norme per lo spettacolo

Dal 2018 entrano in vigore importanti novità in materia di Certificato di agibilità per imprese dello spettacolo.

Categorie: Normativa

Tags: Federcultura e turismo

La legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017) ha apportato una importante modifica agli adempimenti nel mondo dello spettacolo. Infatti, dal 1-1-2018, cambiano le regole e i soggetti tenuti alla richiesta del certificato di agibilità (articolo 6 D.lgs. C.P.S. n. 708/1947).

Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi erano infatti tenute – fino al 31-12-2017 -  a richiedere il certificato di agibilità ogni volta che utilizzavano, nei locali di proprietà o di cui avevano un diritto personale di godimento, le prestazioni dei lavoratori dello spettacolo, intendendo con questa accezione tutti i professionisti indicati dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto n. 708. Riportiamo di seguito l'elenco.

1) artisti lirici;

2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;

3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6) direttori di scena e doppiaggio;

7) direttori d'orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10) amministratori di formazioni artistiche;

11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14) truccatori e parrucchieri;

Il comma 1097 della Legge di Bilancio ha modificato in maniera sostanziale il contenuto dell’art. 6 del d.lgs. C.P.S n. 708/1947 prevedendo che dal 1-1-2018, le imprese di cui sopra non siano più obbligate alla richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori inquadrati con contratto di lavoro subordinato “per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS”.

A seguito della modifica introdotta dalla legge di Bilancio, l’obbligo di richiesta resta unicamente nei casi in cui l’impresa intenda avvalersi di lavoratori autonomi dello spettacolo che abbiano in corso un contratto di prestazione d’opera pari o superiore a 30 giorni e che siano appartenenti alle categorie di cui ai citati n. da 1 a 14 riportati sopra.

Resta inteso che, in alternativa, il certificato di agibilità può essere richiesto direttamente dal lavoratore esercente attività musicale, mantenendo in capo al committente l’obbligo di tenuta e conservazione.

 

Ricordiamo che il certificato di agibilità deve essere richiesto all’INPS dalle imprese che intendano far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni, per eventi specifici e limitati nel tempo.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia (articolo 10 del decreto 708/1947) come la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi (circolare ENPALS 16/2007).

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